Art. 3.
(Compiti delle istituzioni).

      1. Gli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo sulla base delle priorità fissate dalla Commissione sono coordinati a livello nazionale nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», nell'ambito dei princìpi e degli indirizzi stabiliti dalla presente legge.
      2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali, acquisito il parere della Conferenza unificata, opera il riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, fra quote di riserva statale destinate a progetti di rilevanza nazionale e quote di riserva regionale destinate ai programmi regionali di cui al comma 4 del presente articolo.
      3. Al fine di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate allo spettacolo dal vivo, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, in concorso con le regioni, un servizio di monitoraggio sugli obiettivi dei progetti finanziati dai relativi Fondi statali di cui agli articoli 4, 5 e 6.
      4. In attuazione degli articoli 1 e 2, e nell'ambito di quanto stabilito dal titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni:

          a) concorrono, nell'ambito della Conferenza unificata, allo sviluppo della produzione, della distribuzione, della ricerca e della fruizione dello spettacolo dal vivo,

 

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attraverso la programmazione di interventi pubblici;

          b) attivano, presso i competenti assessorati, un ufficio per il diritto all'accesso ai finanziamenti, con il compito di istituire elenchi pubblici dei soggetti e delle reti culturali richiedenti risorse pubbliche;

          c) definiscono, in concorso con le province e con i comuni del proprio territorio, un programma regionale per la promozione e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo, sostenendo progetti di produzione, di distribuzione e di rappresentazione dello spettacolo dal vivo, della durata massima di tre anni, con particolare attenzione alle realtà artistiche giovanili imprenditoriali o in forma di associazionismo, nonché ai campi della ricerca e della sperimentazione di tutti i linguaggi artistici;

          d) costituiscono nei propri bilanci un fondo per lo spettacolo dal vivo. A tale fondo affluiscono le risorse del FUS destinate allo svolgimento della programmazione definita nell'ambito dalla Conferenza unificata sulla base dei programmi regionali. Le regioni concorrono, altresì, con proprie risorse alla formazione dei fondi di bilancio, per una quota pari al 50 per cento del fabbisogno finanziario derivante dalla programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo dal vivo;

          e) svolgono, in concorso con il Ministero dei beni e delle attività culturali, il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi e dei risultati dei progetti finanziati sul proprio territorio.

      5. I comuni e le province:

          a) partecipano alla programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo dal vivo;

          b) promuovono e realizzano, nell'ambito del programma regionale, progetti per il recupero, la ristrutturazione e la riconversione di spazi pubblici, strutture, immobili e beni demaniali, da destinare allo spettacolo dal vivo;

 

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          c) svolgono i compiti attinenti alla erogazione dei servizi per lo spettacolo dal vivo, ovvero alla distribuzione e all'esercizio dello spettacolo sul proprio territorio attraverso i circuiti ed i teatri municipali;

          d) concorrono alla programmazione delle residenze multidisciplinari, in osservanza dei princìpi stabiliti dalla presente legge;

          e) partecipano, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo e di residenze multidisciplinari pubbliche.

      6. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 5 e al fine di individuare le priorità della programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo prevista dal comma 4, i comuni, all'interno di una logica partecipativa delle municipalità che prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle cittadine e di tutte le realtà territoriali impegnate nel campo dello spettacolo dal vivo e della cultura, attivano consultazioni di base e cicli di incontri.